• Aarhus, chiarimenti dalla UE

    è stata appena pubblicata la “Comunicazione della Commissione sull’accesso alla giustizia in materia ambientale” che può essere scaricata qui Comunicazione della Commissione 2017 C 2755

    C’è ancora molto da fare in Italia, di seguito estrapolata una parte della comunicazione

    6.   TERMINI, SPEDITEZZA ED EFFICIENZA DELLE PROCEDURE

    Gli Stati membri hanno la facoltà di esigere che i ricorsi giurisdizionali in materia ambientale siano promossi entro determinati termini ragionevoli. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus, gli Stati membri devono garantire che le procedure di ricorso giurisdizionale siano rapide.

    196.

    Per quanto riguarda l’accesso alla giustizia in materia ambientale sono rilevanti due constatazioni di ordine temporale: il fatto che i membri del pubblico che intendono proporre ricorso giurisdizionale in materia ambientale devono farlo entro determinati termini e il fatto che le procedure di ricorso devono essere rapide.

    197.

    Nella sentenza Stadt Wiener Neustadt la Corte ha confermato che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del singolo sia dell’amministrazione, è compatibile con il diritto dell’Unione (201).

    198.

    La speditezza delle procedure giurisdizionali è una garanzia fondamentale dell’efficienza del controllo giurisdizionale. Di conseguenza, l’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus impone che le procedure di cui all’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, siano rapide.

    199.

    La speditezza delle procedure è funzionale a più scopi. Consente che sia fatta chiarezza giuridica e che i ricorsi siano risolti senza ritardi ingiustificati. Le lungaggini procedurali tendono a generare maggiori costi di contenzioso, aumentando l’onere finanziario a carco delle parti in causa; possono inoltre ritardare progetti e altre attività economiche che alla fine della procedura risultano essere legittimi. La speditezza delle procedure è quindi nell’interesse non solo dei ricorrenti, ma anche di tutte le altre parti in causa, compresi gli operatori economici.

    200.

    La prescrizione di cui all’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus secondo cui le procedure devono essere rapide non è sufficientemente precisa e incondizionata per essere direttamente applicabile e pertanto per produrre i suoi effetti deve essere recepita nel diritto nazionale.

    201.

    L’obbligo generale di garantire una durata ragionevole del procedimento è sancito anche all’articolo 47, paragrafo 2, della Carta, che corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo a un equo processo.

    7.   INFORMAZIONI PRATICHE

    Devono essere fornite al pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso giurisdizionale.

    202.

    Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, della convenzione di Aarhus, le parti contraenti devono «provvedere affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura […] giurisdizionale». L’obbligo di informare il pubblico in merito al diritto di accesso alla giustizia è contemplato anche da alcuni atti di diritto derivato dell’Unione che recepiscono le prescrizioni della convenzione di Aarhus (202). L’obbligo di informare il pubblico si applica alle procedure di cui all’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, della convenzione.

    203.

    Per quanto riguarda l’obbligo attualmente previsto dall’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (2011/92/UE) (203), la Corte, nella sentenza Commissione/Irlanda, ha sottolineato che « l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale […] deve essere esaminato come un preciso obbligo di risultato, al cui adempimento gli Stati membri devono provvedere» (204). Ha inoltre statuito che «in mancanza di specifiche disposizioni legislative o regolamentari riguardanti l’informazione sui diritti in tal modo offerti al pubblico, la sola messa a disposizione, attraverso la pubblicazione o con mezzi di comunicazione elettronici, della normativa relativa alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale nonché la possibilità di accesso alle decisioni giurisdizionali non possono essere considerate quali strumenti che garantiscano in modo sufficientemente chiaro e preciso che il pubblico interessato sia in grado di conoscere i propri diritti di accesso alla giustizia in materia ambientale» (205).

    204.

    Gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alle modalità di adempimento dell’obbligo. Tuttavia, la sentenza Commissione/Irlanda conferma che non è sufficiente per gli Stati membri pubblicare le norme nazionali che disciplinano l’accesso alla giustizia e garantire la possibilità di accesso alle decisioni giurisdizionali pertinenti. Il riferimento della Corte al fatto che occorre garantire in modo sufficientemente chiaro e preciso che il pubblico interessato sia in grado di conoscere i propri diritti di accesso alla giustizia sottolinea la necessità per gli Stati membri di prendere in considerazione, in primo luogo, i destinatari delle informazioni, in secondo luogo, il contenuto delle informazioni e, in terzo luogo, le modalità di presentazione delle informazioni.

    205.

    In termini di destinatari, è necessario garantire che le informazioni possano raggiungere un pubblico ampio e rappresentativo. Fornire informazioni pratiche solo su un sito web può non essere sufficiente, dato che una parte considerevole della popolazione potrebbe non avere accesso alle risorse in rete. Pur essendo efficace ed efficiente, questo strumento deve essere integrato da altre misure.

    206.

    In termini di contenuto, le informazioni sulle procedure di ricorso devono riguardare tutti gli aspetti pertinenti, al fine di facilitare i membri del pubblico a decidere sull’opportunità o meno di avviare un procedimento giudiziario.

    207.

    Le informazioni devono essere complete, esatte e aggiornate (206) e devono mettere in evidenza ogni modifica pertinente delle procedure di ricorso. L’uso di informazioni obsolete o fuorvianti potrebbe avere gravi conseguenze, pertanto occorre siano predisposti meccanismi per evitarlo. Le informazioni dovrebbero fare riferimento a tutte le fonti di diritto usate per determinare le condizioni di accesso, compresa la giurisprudenza nazionale laddove questa svolga un ruolo importante.

    208.

    Per quanto riguarda il modo di presentare le informazioni, queste devono essere chiare e comprensibili ai non giuristi.

    209.

    Altrettanto rilevante in questo contesto è l’articolo 3, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus che dispone che ciascuna parte «promuove l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico ai problemi ambientali, con particolare riguardo alle modalità di accesso alle informazioni, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale».

     

     

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