• Annullato il D.M. 2014 272, relazione di riferimento

    Ancora una COMMEDIA all’italiana.

    I Giudici del TAR hanno annullato il D.M. Ambiente 2014/272 che, in attuazione del d. Lgs 152/2006, detta le istruzioni che i gestori degli impianti soggetti ad Aia (autorizzazione integrate ambientale) devono seguire per redigere le relazioni di riferimento.
    Il provvedimento in questione – che reca le modalità di redazione, la tempistica e i contenuti minimi della redazione di riferimento, individua i presupposti dell’obbligo di presentazione e delimita i soggetti destinatari della disciplina – introduce delle vere e proprie norme giuridiche e quindi, non potendo essere considerato un semplice “strumento tecnico”, va inquadrato quale atto di natura regolamentare attuativo della norma primaria (articolo 29-sexies, d. Lgs 152/2006).

    Infatti secondo i Giudici:

    … il decreto ministeriale 272 del 2014 abbia natura regolamentare, nello specifico trattandosi di regolamento di attuazione della norma primaria recata dall’articolo 29 sexies del codice ambientale.

    Trattandosi di un regolamento, esso avrebbe dovuto essere adottato in ossequio alla disciplina dettata dall’articolo 17 della legge numero 400 del 1988 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

    Il suddetto articolo 17, al comma 3 definisce i regolamenti ministeriali, prevedendo che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    Al successivo comma 4, dispone che i regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

    Il rispetto della procedura dettata dalla legge 400 del 1988 non riveste un carattere meramente formale, ma costituisce condizione di legittimità del regolamento adottato.

     

    Qui la sentenza del TAR Lazio 2017 11452

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