• art. 437 cp, omissione dolosa di cautele antinfortunistiche

    Il reato di cui al I comma dell’art. 437 c.p. sanziona con la reclusione da sei mesi a cinque anni “chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”.

    Al II comma dello stesso articolo si prevede che “se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni“.

    La fattispecie si delinea dunque come reato omissivo (“omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro”) o commissivo (“ovvero li rimuove o li danneggia“), a condotta vincolata.

    Il reato di cui ai I comma è delitto a pericolo presunto, di modo che è sufficiente alla sua integrazione che l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento cada su “impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro“.

    Il reato di cui al II comma è fattispecie di reato aggravato dall’evento, che viene integrata al concreto verificarsi del disastro o dell’infortunio….

    La dottrina aveva individuato i seguenti connotati tipologici del disastro “innominato”, mutuati dai disastri “nominati”:

    • quantitativo: il disastro deve avere proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani e deve essere atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi;
    • qualitativo: deve essere idoneo ad esporre a pericolo la vita o l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone;
    • concentrazione temporale dell’evento distruttivo: deve essere caratterizzato da repentinità, immediatezza;
    • materialità dell’evento distruttivo: l’evento deve avere connotazione materiale ed essere materialmente percepibile…

    Dalle parole utilizzate dalla Corte sez. 1, n. 7941/2015 (caso Eternit), si evince chiaramente che il disastro, per essere tale, deve presentare le caratteristiche di un “macroevento” caratterizzato da “imponenza” sia in termini quantitativi sia qualitativi (deve cioè essere di proporzioni straordinarie e idoneo ad esporre a pericolo un numero indeterminato di persone)… Ora, è vero che il disastro di cui al 437 comma II c.p. non richiede la lesione dell’incolumità individuale di una pluralità di persone, essendo sufficiente l’esposizione a pericolo.

    Tuttavia, nei casi in cui il disastro è causato dall’immissione nell’aria di sostanze tossiche, tale immissione, secondo i criteri interpretativi del disastro innominato fomiti dalla Corte Costituzionale, deve essere comunque tale da innescare un imponente processo di deterioramento dell’aria (dato quantitativo) e l’esposizione a pericolo per la salute che ne consegue (dato qualitativo) deve essere accertata in concreto…

    Sul piano dell’elemento soggettivo, l’art. 437 comma I c.p. è un reato doloso, con la conseguenza che il giudice deve accertare, come negli altri reati omissivi propri, i seguenti elementi (così secondo la dottrina):

    • conoscenza della situazione tipica cui la norma collega l’obbligo di agire;
    • rappresentazione del presupposto di fatto che attiva tale obbligo;
    • rappresentazione della possibilità di agire, cioè di compiere l’azione doverosa;
    • volontà dell’omissione, cioè di non compiere l’azione doverosa.

     

    La sentenza la puoi scaricare qui Corte di Appello di Venezia, Sez. 3, 01 febbraio 2017, n 3417

Comments are closed.