• Articolo 659 cod. pen. e depenalizzazione

    Il reato di cui all’art. 659 cod. pen. non è stato oggetto di depenalizzazione alcuna, neppure con riferimento alla ipotesi prevista dal capoverso dell’art. 659, sebbene essa preveda la sola sanzione pecuniaria.

    Al riguardo va, infatti, ribadito l’insegnamento di questa Corte secondo il quale in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, (e tale non può non considerarsi la attività svolta dal Ratti, comportando essa l’utilizzo di macchinari, come delle lavatrici di tipo professionale, certamente produttrici in misura rilevante di onde sonore e di altre vibrazioni ad esse equiparabili), possa integrare: a) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; b) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; c) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 agosto 2015, n. 34920; idem Sezione III penale, 9 febbraio 2015, n. 5735). 

    Nel caso in esame il Tribunale, precisando, come sopra detto, peraltro in termini favorevoli rispetto alla posizione del prevenuto, il contenuto della contestazione a questo mossa, ha chiarito che la stessa, concernendo lo svolgimento di un’attività di carattere oggettivamente rumoroso, era svolta, pur nel rispetto delle consentite emissioni sonore, al di là dei limiti temporali previsti dalle prescrizioni dettate dal Regolamento di Polizia urbana del Comune di Fano per lo svolgimento delle attività del tipo di quelle in questione. 


    Infatti, rilevato che il citato Regolamento impone la sospensione dello svolgimento delle attività de quibus fra le ore 19 o 20 della sera (in ragione della stagione) e le ore 7.30 o 8 del mattino seguente, il Tribunale ha correttamente ha sanzionato, ex secondo comma dell’art. 659 cod. pen., la condotta del Ratti, la cui attività aveva invece inizio, secondo quanto definitivamente accertato in sede di merito, alle ore 6 del mattino per protrarsi almeno sino alle ore 22, quindi ben oltre (e in violazione di) quanto previsto dal ricordato Regolamento di Polizia urbana
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    cass penale 2017 11913

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