• Attività di demolizione sono innanzitutto RIFIUTI

    Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256, commi 1-3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al “deposito temporaneo” o al “sottoprodotto”.

    E ciò perché l’attività di demolizione di un edificio non può ordinariamente essere definita un “processo di produzione” quale quello indicato dall’art. 184-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152 del 2006; con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti

    cass pen 2017 16431

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