• campionamento refluo, deroga, motivazioni

    Secondo i Giudici:

    In relazione al reato di cui all’art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, concernente il superamento dei limiti di emissione per lo scarico di acque reflue recapitati in pubblica fognatura, si insegna che le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell’allegato 5 alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (campione medio prelevato nell’arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall’organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione (Sez. 3, n. 30135 del 05/04/2017, dep. 15/06/2017, Boschi, Rv. 270325). Non è precluso neppure l’esame visivo, ancorché esso non sia da solo sufficiente, richiedendo di essere affiancato dal campionamento (cfr. Sez. 3, n. 12471 del 15/12/2011, dep. 03/04/2012, Bocini, Rv. 252226).

    Qui la sentenza Cassazione penale 1018 15175

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