• Comunicazione tardiva dei test di autocontrollo

    Il sig. xxxxxxxx ha proposto appello avverso la sentenza del 17/04/2015 del Tribunale di Macerata che lo ha condannato alla pena di 200,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 279, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 a lui ascritto per aver contravvenuto alle prescrizioni dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera comunicando con due mesi di ritardo, rispetto alla prevista scadenza, i risultati del primo campionamento.

    Secondo i Giudici

    .. Quanto alla violazione della prescrizione è sufficiente evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’art. 279, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 sanziona qualsiasi violazione delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione e dunque anche la tardiva comunicazione dei risultati dei test di autocontrollo, a prescindere dalla eventuale conformità dei risultati ai valori di emissione, e ciò sul rilievo, non formale, che la mancata comunicazione crea incertezze sulla stessa data dell’esecuzione del test e sul rispetto dei valori di emissione nel periodo considerato…

    cass pen 2017 19594

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