• dicrezionalità tecnica del Giudice, stato del rifiuto

    Secondo i Giudici del TAR

    … la relazione ARPA è stata chiara nell’evidenziare le circostanze che l’hanno indotta a ritenere l’avvenuto abbandono di taluni macchinari e materiali da parte dei loro detentori, circostanze legate:

    – alle condizioni di conservazione dei manufatti, incompatibili con la possibilità di una loro riutilizzazione funzionale, stante l’ammaloramento per vetustà dipendente dalla prolungata esposizione agli agenti atmosferici e l’assenza evidente di cure manutentive;

    – al luogo stesso in cui sono stato depositati i predetti materiali, in area marginale rispetto a quella produttiva, invasa da vegetazione infestante e priva di qualsiasi forma di protezione o di riparo.

    Si tratta – rileva il collegio – di valutazioni connotate da discrezionalità tecnica e in quanto tali sindacabili da questo giudice solo in presenza di vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza o travisamento del fatto; vizi che nel caso di specie il collegio non rileva, tenuto conto che le censure dedotte in ricorso – attinte sostanzialmente dai contenuti della perizia di parte prodotta in atti – si esauriscono in affermazioni generiche e totalmente indimostrate circa l’assenza di una volontà delle ricorrenti di disfarsi dei materiali e circa il loro asserito “ingente valore”; affermazioni basate su considerazioni apodittiche, prive di riscontri oggettivi e di ragionevoli profili di verosimiglianza, anche alla luce dei rilievi fotografici allegati dall’ARPA alla propria relazione di sopralluogo.

    La sentenza qui TAR Piemonte 2017 1303

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