• discarica, rifiuti generati regolarmente/non regolarmente ed analisi

    Discarica PISTOIAMBIENTE, la Cassazione annulla la decisione del Tribunale di Pistoia che con Ordinanza del 23 marzo 2017 aveva rigettato i ricorsi per riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dell’impianto industriale DISCARICA DEL CASSERO disposta dal G.I.P. in data 03/03/2017. I giudici hanno così disposto il rinvio per nuovo esame sia con riferimento al fumus in relazione alla astratta configurabilità dei reati ipotizzati, alla luce del quadro normativo sopra richiamato e dei principi indicati, che avuto riguardo al periculum in mora, rispetto al quale il giudice dovrà procedere alla verifica dell’esistenza di un pericolo concreto ed attuale, direttamente collegato alla disponibilità del bene assoggettato alla misura reale.

    Secondo i Giudici:

    • … tali condotte colpose sarebbero consistite nell’avere gli indagati accettato il conferimento di rifiuti non generati regolarmente senza la preventiva analisi per lotti, ma solo sulla scorta dei certificati a cadenza annuale non relativi ai singoli lotti, in violazione dell’all. 1, par. 3, lett. b) del d.m. 27/09/2010 (recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”); e nell’avere omesso di verificare che le certificazioni fossero esaustive, nel senso di attestare una ricerca di tutte le possibili sostanze pericolose presenti in detti rifiuti… 
    • Il richiamato All. 1, al paragrafo 3, prevede, ai fini della corretta caratterizzazione di base del rifiuto, l’obbligo della caratterizzazione analitica, distinguendo tra rifiuti regolarmente generati nel corso del medesimo processo e rifiuti non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato … Ne discende, pertanto, che ove sia omessa – nel caso di rifiuti non generati regolarmente – l’analisi per singolo lotto, diventa superfluo esaminare il profilo della esaustività della ricerca da un punto di vista quantitativo….
    • La motivazione dell’ordinanza impugnata con riferimento alla natura dei rifiuti conferiti come non generati regolarmente nei processi ed impianti di provenienza è solo apparente. Essa, infatti, prende in considerazione una sola tipologia di rifiuti (quelli recanti codice speculare 19.12.12) e in maniera del tutto apodittica ne ha ritenuto l’automatica inclusione nella categoria dei rifiuti non generati regolarmente, senza Tendere alcuna considerazione in merito alle caratteristiche del ciclo produttivo da cui originano (che pure individua in “altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti”). Non opera alcun confronto con il paragrafo 3 dell’All. 1 più volte citato e pure richiamato nell’ordinanza, che – alla lett. a) – contiene un espresso riferimento ai rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti (ma non contempla tuttavia quelli prodotti da trattamento meccanico, come nella specie), rispetto ad essi rilevando la possibile presenza di caratteristiche estremamente variabili delle quali occorre tenere conto per stabilire la tipologia di appartenenza, precisando che tale variabilità fa propendere verso la tipologia dei rifiuti non generati regolarmente. Cosicché, non è dato comprendere se l’inclusione nella categoria b) sia stata conseguenza di un automatismo, ritenuto ma non esplicitato o della esistenza di specifiche caratteristiche del ciclo produttivo che la giustifichino e che, ancora una volta, non sono state indicate nel provvedimento. …
    • L’obbligo ritenuto in capo al gestore, sia pure astrattamente, tenuto conto della natura del vincolo imposto, non può essere eccentrico rispetto al modello di riferimento, considerato che sia la Decisione 2000/532/CE che la Decisione 2014/955/UE prevedono, come uno dei passaggi fondamentali per la caratterizzazione di base, la identificazione della fonte che genera il rifiuto (previsione evidentemente ultronea ove si richiedesse in ogni caso una analisi quantitativamente esaustiva che, determinando una verifica del 100% del rifiuto, sarebbe del tutto sganciata dal ciclo produttivo di esso).

     

    Qui la sentenza Cassazione penale 2018 6548

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