• DVR, si tratta di un obbligo “dinamico”

    Il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di rischio presenti all’interno dell’azienda, redigendo all’esito il Documento di valutazione dei rischi (DVR), del quale egli è garante, e che deve sottoporre ai necessari periodici aggiornamenti. Il DVR deve essere elaborato con il massimo grado di specificità, in relazione alla funzione essenziale svolta da tale documento, insita nel fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile porre in essere una adeguata politica antinfortunistica. Le misure atte a prevenire il rischio di infortuni, devono essere individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e devono essere progressivamente adattate in relazione al mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto “dinamico” del rischio, che impone l’adeguamento degli strumenti di protezione e l’aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto.

    cass penale 2017 4706

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