• Fanghi di depurazione, limiti

    Secondo i Giudici del TAR

    23. Il terzo comma dell’art. 3, specifica poi che non possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che superano i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell’allegato I B. Tuttavia, né la norma né l’allegato IB disciplinano la concentrazione di idrocarburi e fenoli.

    24. Ci si deve quindi chiedere quale trattamento giuridico debbano ricevere tali sostanze e se, in particolare, la lacuna del d.lgs. n. 99 del 1992 possa essere colmata con l’applicazione di altre norme del nostro ordinamento. Al quesito ha fornito risposta positiva una recente sentenza della Corte di cassazione la quale ha enunciato il principio secondo cui la mancata presenza di una norma specifica, all’interno del d.lgs. n. 99 del 1992, riguardante la concentrazione di idrocarburi e fenoli nei fanghi ad uso agricolo – sebbene non comporti l’assoluto divieto di utilizzo di tali fanghi ogniqualvolta si riscontri in essi la presenza di tali sostanze indipendentemente dalla loro concentrazione – non determina un vuoto di disciplina dovendosi comunque applicare i valori limite sanciti dalla Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 giugno 2017, n. 27958)…. 

    29. In ogni caso, va evidenziato che di questo specifico rilievo si è fatta carico la Corte di cassazione nella suindicata sentenza, la quale ha espressamente statuito che i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovranno essere assimilati, osservando, con argomentazione del tutto condivisibile, che escludere l’applicabilità dei valori di cui alla suindicata tabella porterebbe al risultato per cui un rifiuto può essere impiegabile nello spandimento su un terreno agricolo sebbene abbia valori di contaminazione ben superiori ai limiti di accettabilità per aree industriali….

    31. In tale quadro pare dunque condivisibile l’argomentazione dei ricorrenti secondo cui, in base alla normativa primaria statale, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i parametri previsti dall’tabella Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006.

    Qui la sentenza TAR Milano 2018 1782

     

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