• esercizio discarica

    Secondo i Giudici del TAR

    L’art.195 2.c.lett.g del d.lgs.152/2006 stabilisce che sono di competenza dello Stato la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo.

    In effetti, al Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.22 comma 2 della Regione Puglia n.39/2006, con il quale era stabilito che “la Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento” con il conseguente annullamento del regolamento n.18/2007 disciplinante tali garanzie.

    Tuttavia, non può accogliersi la tesi della ricorrente, secondo la quale sarebbe venuto meno l’obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie, stante l’intervenuta illegittimità della citata determinazione regionale.

    L’art.9 d.lgs. 36/2003 stabilisce, tra le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una discarica, la necessità che “il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell’art.14”.

    La disciplina di cui agli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 36/2003 evidenzia che il gestore delle discarica deve prestare le garanzie finanziarie al fine di assicurare: l’attivazione, la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, e la gestione successiva alla chiusura della discarica. Per ottenere il raggiungimento dei suddetti risultati le garanzie devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica, rappresentando quello di almeno due anni, previsto dalla lett. a), del comma 3, del citato art. 14, un termine minimo.

    La normativa testè richiamata tende ad assicurare, attraverso la imposizione di speciali oneri economici, una elevata protezione ambientale e la salvaguardia della salute dell’uomo per tutto il ciclo di vita di una discarica di rifiuti in considerazione dell’alto rischio di contaminazione dei siti che ospitano i relativi impianti.

    Acclarata la necessità della prestazione di garanzie finanziarie per i gestori di discarica, risulta evidente che la Consulta, con la sentenza suindicata, non abbia affatto inciso sull’obbligo predetto rimanendo lo stesso comunque stabilito dalla legge come condicio sine qua non per l’attivazione, gestione e chiusura della discarica.

    In tale quadro normativo, del tutto coerentemente il Ministero dell’Ambiente, con la nota del 18.7.2014, ha precisato che sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune nell’ordinamento giuridico, le singole amministrazioni, titolari dei singoli procedimenti di autorizzazione, caso per caso, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere e mantenere tenendo conto delle vigenti discipline regionali.

    Proprio in applicazione di tale nota, la Provincia di Taranto ha richiesto alla ricorrente la presentazione delle garanzie finanziarie per gli impianti da essa gestiti, nella misura stabilita con precedente determina n.196/2005 e 172/2005, fermo restando che tali garanzie sarebbero state adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche.

    Risulta quindi evidente come la Provincia non abbia autonomamente disposto la prestazione di una garanzia finanziaria non stabilita dalla legge ma, al contrario, la stessa si è limitata a fornire applicazione a cogenti disposizioni nazionali, determinando l’importo da richiedere mediante il ricorso alla disciplina non colpita dalla censura di incostituzionalità facendo comunque salvo l’adeguamento in caso di ius superveniens.

     

    qui la sentenza TAR Lecce 2017 982

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