• il delegato del datore di lavoro in materia ambientale

    In materia ambientale (e dunque anche in materia di gestione dei rifiuti) non esiste una responsabilità oggettiva assoluta del titolare dell’azienda, ma è sempre necessario verificare – preventivamente – se all’interno dell’azienda vi è un delegato responsabile per lo svolgimento di determinati compiti e mansioni.
    Ormai da tempo, infatti, la Cassazione ha elaborato un sistema di principio in coerenza con quella che è la realtà organizzativa ed operativa delle grandi aziende; per cui il legale rappresentante può “delegare” la direzione di singoli rami d’impresa o di impianti a persone dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale. In tal caso, al verificarsi di un reato, la responsabilità penale ricade esclusivamente su questi ultimi soggetti, qualora si accertino elementi di dolo o colpa e si escluda qualsiasi interferenza del titolare.
    Per anni, in passato, invece il responsabile legale dell’azienda è stato soggetto imputabile unico e primario in tutto il settore delle violazioni ambientali penalmente sanzionate. Tale costruzione giuridica, tuttavia, aveva avuto l’effetto di creare una sorta di responsabilità oggettiva automatica e passiva per il titolare dell’azienda, che rispondeva sempre e comunque dei reati posti in essere magari da dipendenti lontani a livello di gestione, controllo e spesso territorio. Il titolare, dunque, rispondeva dei reati solo perché si trovava in quella posizione, e cioè per il suo ruolo.
    La Corte di Cassazione ha affrontato la questione cercando di adeguare il diritto alla realtà delle cose per il tramite di una giurisprudenza ormai consolidata sull’argomento.
    Ultima, in ordine cronologico, è la sentenza della Cassazione Penale – Sez. III – del 23 giugno 2017 n. 31364, che – richiamando la pregressa giurisprudenza – riconosce valida una delega interna aziendale.

    E dunque, i Giudici della Suprema Corte ribadiscono come:

    Secondo l’ormai univoca interpretazione di questa Corte, giunta gradualmente a conclusioni analoghe a quelle elaborate in tema di sicurezza sul lavoro, allorquando si tratti di aziende di non modeste dimensioni il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell’organizzazione aziendale, affidare, in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale: in tal caso la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività

    In particolare, si ricorda che in materia di gestione dei rifiuti le responsabilità per la sua corretta effettuazione, sulla base delle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti e, qualora si tratti di persone giuridiche, sui legali rappresentanti dell’impresa. In quest’ultimo caso se, dunque, la responsabilità penale discende direttamente dalla legge, è tuttavia consentito al titolare delegare formalmente ad altri soggetti tecnicamente in grado di assumere le relative responsabilità, i compiti e le mansioni impostigli ex lege in materia.

    La rilevanza penale della delega di funzioni in materia ambientale, tuttavia, è subordinata ad alcune specifiche condizioni che vengono puntualmente elencate nella sentenza in commento:

    a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;

    b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;

    c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;

    d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;

    e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

    Appare evidente, di conseguenza, che il soggetto delegato non può essere un qualsiasi dipendente dell’azienda (ad esempio, un operaio od un semplice tecnico), ma deve essere un dirigente di livello all’interno dell’organigramma aziendale.

     

    La sentenza può essere scaricata qui Cassazione Penale 2017 31364

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