• Illegittimità della Revoca dell’autorizzazione motivata sul presupposto dell’intervenuta cessazione dell’attività

    Secondo i Giudici:

    … Il provvedimento di revoca della autorizzazione risulta motivato sul presupposto dell’intervenuta cessazione dell’attività da parte della società richiedente, la G.G.G. S.r.l., all’atto del rilascio del titolo abilitativo, il 18.09.2012, essendo medio tempore intervenuta, in data 25.07.2012, la fusione per incorporazione con l’attuale ricorrente, la S.M. S.r.l.. Nel contenuto motivazionale dell’atto, si richiama, altresì, la circostanza della mancata comunicazione della variazione societaria nei tempi dovuti, in ragione della quale entrambe le società erano state diffidate, già in data 15.12.2015, a sospendere ogni attività.

    … Ora, non appare ultroneo evidenziare, preliminarmente, che, secondo il disposto di cui al comma 1, del medesimo art. 269, invocato e per quanto di interesse: “1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall’articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto”. Specificandosi, poi, che “l’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”. …

    La sentenza puoi scaricarla qui TAR Napoli 2017 3815

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