• incenerimento rifiuti, problematiche varie

    Secondo i Giudici del TAR:

    • Nel terzo motivo di ricorso, si deduce l’illegittimità di un’imposizione del rispetto di valori limite di emissione da verificare per il mercurio e per i microinquinanti organici, mediante l’installazione di un sistema di campionamento e misurazione in continuo. Si ritiene, altresì, illegittimo stabilire un limite semi-orario per la misurazione del CO (monossido di carbonio), anziché un limite di 10 minuti. Presupposto della censura – discutibile e contestato – è che l’A.I.A. non possa legittimamente prevedere campionamenti e misurazioni con modalità diverse da quanto indicato nel D.Lgs. n. 152/2006. Sennonché, è proprio l’art. 237-quattuordecies, al comma 3, a prevedere che “Negli impianti di incenerimento e in quelli di co-incenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell’effluente gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF e NH3. L’autorità competente può autorizzare che le misurazioni in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO2, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti”. Pertanto, a tenore di legge, la misurazione in continuo delle emissioni nocive e inquinanti è la regola, mentre le misurazioni periodiche sarebbero una deroga.
    • Nella quarta articolazione di censure, si deduce l’illegittimità di una prescrizione che applichi i valori limite di emissione anche successivamente al blocco dell’alimentazione dei rifiuti dovuto a malfunzionamento, guasti o fermate programmate, fino ad esaurimento del rifiuto nel forno. Tale prescrizione, a dire della ricorrente, urterebbe con quanto previsto dall’art. 237-octies, comma 11, lett. c) e dall’art. 237-octiesdecies del D.Lgs. n. 152/2006.
      L’art. 237-octiesdecies, al comma 3, prevede che “3. Fatto salvo l’articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l’impianto di incenerimento o di co-incenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore”.
      L’art. 237-octies, comma 11, lett. c), prevede che: “11. Gli impianti di incenerimento e di co-incenerimento sono dotati di un sistema automatico per impedire l’alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi: …c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi”.
      Il limite delle quattro ore consecutive (e delle 60 ore annue cumulative) è un tetto massimo che non preclude la possibilità di fissare, in sede di autorizzazione, limiti più rigorosi. Ancorché il limite massimo delle 4 ore consecutive sia inteso proprio a garantire l’esaurimento del rifiuto nel forno dopo il blocco dell’alimentazione, tuttavia, non esiste una norma (o anche solo una regola tecnico-ambientale) che imponga di proseguire la combustione, dopo il blocco di alimentazione conseguente a un guasto o un’avaria o al superamento dei valori limite di emissione. Viceversa, proprio l’art. 237-octies, comma 11, nel prevedere il blocco automatico dell’alimentazione in caso di superamento del valore limite, induce a ritenere opportuno, se non indispensabile, che al blocco dell’alimentazione segua, nel tempo più breve possibile, il blocco dell’incenerimento.
    • Il quinto motivo del ricorso reputa indebito prescrivere la misura della temperatura in camera di combustione, mediante almeno due termocoppie installate all’interno della fascia di 7 metri dall’ultima immissione di aria. Ciò in quanto la scienza ingegneristica pronosticherebbe, a tal riguardo, frequenti errori di misurazione riconducibili al facile deterioramento dello strumento di misurazione. Si tratta di un profilo tecnico che non può influire sulla regolamentazione del funzionamento dell’impianto, anche perché è la stessa tecnologia che potrebbe porvi rimedio, mediante l’applicazione di speciali protezioni o di controlli per evitare il deterioramento dello strumento di misurazione. Peraltro, non è ben chiaro – nessuna delle parti lo chiarisce bene – se alle termocoppie debba essere collegato il sistema automatico di blocco dell’alimentazione (ex art. 237-octies, comma 11), in relazione al monitoraggio interno della temperatura dei gas prodotti dal co-incenerimento. Se così fosse, l’interesse della ricorrente a proseguire l’alimentazione anche dopo un’eventuale anomalia termica segnalata da una rilevazione potenzialmente imprecisa o fallace sarebbe, comunque, recessivo rispetto all’interesse della collettività – qui rappresentato anche dagli intervenienti “ad opponendum” – a impedire che prosegua l’alimentazione nei forni, dopo una segnalazione di anomalia. Il quinto motivo del ricorso è, pertanto, inattendibile.
    • Il sesto motivo del ricorso considera illegittimo definire un limite alla quantità massima dei rifiuti che possano essere conferiti nel WTE di Pozzilli in tonnellate/anno, anziché fare riferimento alla saturazione del carico termico, il cui assetto è stato valutato in sede di VIA. Tale prescrizione, a dire della ricorrente, sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 237-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35, comma 3, del D.L. n. 133/2014. Invero, l’art. 35, comma 3, del D.L. n. 133/2014 prevede che “3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti, sia esistenti sia da realizzare, sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall’articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto operativo…”. L’art. 237-sexies, primo comma lett. b), prevede che; “1. L’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e co-incenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente… b) la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato dell’impianto”. Il carico termico nominale non è tutto ciò che può essere bruciato in un impianto ma è il quantitativo massimo che l’impianto è autorizzato a incenerire. Pertanto, per saturazione del carico termico deve intendersi il raggiungimento del limite massimo autorizzato. Nulla vieta che tale limite sia indicato in tonnellate/anno. Ciò destituisce di fondamento le censure del sesto motivo di ricorso. In modo improprio, la ricorrente rimanda – per la determinazione del carico termico – a una norma di portata generale, che non considera la specialità dell’impianto (cioè la potenza termica nominale massima e il carico minimo tecnico dichiarato), in relazione alla quale deve essere determinato il carico termico nominale. Il tema della specialità dell’impianto è appena accennato dalla parte ricorrente e meglio sviluppato nelle argomentazioni delle parti resistenti, ivi compresi gli intervenienti “ad opponendum”. Le questioni del rendimento energetico, del recupero (che consentirebbe di qualificare l’attività come R1) e della potenza termica nominale del forno restano, comunque, a margine dell’oggetto del contenzioso in questa sede e sono, semmai, gli argomenti di un dibattito acceso, localmente sviluppatosi in ambito politico e di opinione pubblica.

     

    qui la sentenza del TAR Campobasso TAR Campobasso 2017 202

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