• Disastro ambientale, sanzioni

    Disastro ambientale

    Ai sensi dell’art. 452-quater) c.p., fuori dai casi previsti dall’art. 434 (disastro innominato), è sanzionato con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, definito,  alternativamente, come:

    1.   l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

    2.   l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali,

    3.   l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

    Sono previste aggravanti di pena nel caso in cui il disastro sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (v. art. 452-quater, ult. comma)

    Diminuzioni di pena sono previste, invece, nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (v. art. 452-quinquies, co. 1);- e, ulteriormente, nel caso in cui da tali condotte colpose derivi il pericolo di disastro (v. art. 452-quinquies, co. 2).

    Nel caso in cui i reati di inquinamento e di disastro ambientale vengano commessi con colpa e non con dolo, le pene saranno ridotte fino ad un massimo di due terzi.

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