• “iscrizione” o “comunicazione”

    Secondo i Giudici

    per poter esercitare legittimamente le operazioni di raccolta e trasporto da parte degli appartenenti alla categoria prevista, è necessaria l’iscrizione all’albo, provvedimento rispetto a cui la comunicazione costituisce solo un presupposto necessario che però non produce effetti equipollenti. Ed invero, l’art. 212, d. Lgs. 152/06, prevede al comma 8 che “I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni”

    La sentenza può essere scaricata qui Cassazione penale 2017 52632

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