• Navi, procedure riciclaggio

    Il Decreto del 12 ottobre 2017, tratta la “Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi”.

    Ai sensi dell’art. 2 del decreto “autorità competente” è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione  generale  per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e  per vie d’acqua interne – quale autorità governativa responsabile degli impianti di riciclaggio delle navi, relativamente a tutte le operazioni nel territorio di giurisdizione.
    La medesima:

    • istituisce l’elenco degli impianti di riciclaggio  delle  navi da essa autorizzati, ai sensi dell’art. 14 del regolamento e ne  cura l’aggiornamento;
    • individua i soggetti di cui all’art. 19 del regolamento;
    • redige la relazione di cui all’art. 21 del  regolamento e ne cura l’invio alla Commissione europea;
    • assicura la collaborazione, a livello bilaterale o multilaterale, al fine di facilitare la prevenzione e l’individuazione di possibili violazioni del regolamento, e, a tal fine, individua e notifica i nominativi dei propri funzionari addetti all’attività di collaborazione;
    • comunica alla Commissione europea gli elementi necessari per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio di cui all’art. 16 del regolamento;
    • stabilisce i requisiti generali per l’approvazione  dei  piani di  riciclaggio  delle  navi,  acquisito  il  parere  del   Ministero limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne derivano.

    Il Decreto lo puoi scaricare qui DM 12 ottobre 2017

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