• obblighi di informazione appaltatori e subappaltatori

    La Suprema Corte, con la sentenza 23 giugno 2017, n° 31410, ha affermato che:

    ..l’obbligo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici … esistenti nell’ambiente di lavoro incombeva, in prima battuta, sul committente … , e in seconda battuta sul subappaltante …. , che «aveva a sua volta l’onere di verificare essa stessa l’effettivo stato dei luoghi» … , in modo da informarne la ditta subappaltatrice.

    Gli obblighi di informazione di cui all’articolo 26 del d. Lgs 81/2008, sono indirizzati al committente presso la cui unità devono svolgersi i lavori.

    In caso di appalti, il committente che ha omesso di informare dei rischi l’appaltatore (che a sua volta deve informare il proprio subappaltatore), risponde degli infortuni occorsi ai dipendenti di questi ultimi.

    La sentenza può essere qui scaricata Cassazione Penale 2017 31410

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