• POS e data certa

     

    La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (REGISTRO UFFICIALE MINISTERO – PARTENZA 0026307.21-12-2010), chiarisce in modo chiaro ed inequivocabile che la data certa sul POS non è obbligatoria, questo in mancanza dell’obbligo normativo che ne impone la necessità. 
    Il POS che si definisce nell’ambito nel titolo IV per i lavori di cui all’allegato X, è l’abstract del DVR contestualizzato e conformato ad un cantiere specifico e, diversamente dal DVR, che analizza tutti i rischi aziendali a prescindere ed ha una precisa collocazione temporale a cui bisogna dare evidenza oggettiva (art. 28 primo periodo)
    Il POS viene definito dall’art. 89 c.1 lett. h): si tratta del documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige (nessuno ne è esente a meno dei lavoratori autonomi), in riferimento al cantiere specifico, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV

    In questo articolo , il legislatore, ha indicato chiaramente quali sono i contenuti minimi a cui far riferimento per la sua compilazione, specificando quelli dell’allegato XV, escludendo automaticamente l’art. 28 che al c.2 che prevede la data certa. L’art 101 c.3 (Obbligo di trasmissione), ci informa, che prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione, il quale fa iniziare i lavori solo dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

    Questo significa che il documento, sottoscritto almeno dal Datore di Lavoro sempre,  viene posto agli atti della documentazione obbligatoria del committente prima e del Coordinatore per la sicurezza poi, da un obbligo normativo, al cui inadempienza è sanzionata dll’art. 159, c,2 lett.d).

    Questo ai soli fini del d. Lgs. 81/08, ma l’aspetto più interessante ci viene dal Codice degli Appalti d. Lgs. 163/2006 che con l’art. 131 c. 2 lett. c) stabilisce che: Entro trenta giorni dall’aggiudicazionee comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all’articolo 32 c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere …………….specificando al comma 3 che il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione
    In sostanza,  se la mancanza della firma rappresenta un aspetto sostanziale ai fini della responsabilità giuridica, di chi il documento lo redige (datore di Lavoro), la data certa (esclusivamente sul documento POS) non è necessaria in quanto il POS a differenza del DVR è parte integrante di un contratto d’appalto depositato agli atti di una documentazione obbligatoria per legge, anche perché senza questo documento i lavori non possono (o meglio non potrebbero) iniziare ai sensi dell’art. 101 c.3 del D.Lgs.81/08.

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