• principio di prossimità CdS 2017/2238

    Il disciplinare di gara prevede al punto 6.1.3 che il concorrente dovesse dichiarare, a pena di esclusione, la sussistenza “dell’autorizzazione alle operazioni R3 e R13 per i codici CER 20.01.10 e CER 20.01.11, in corso di validità”, ed anche che l’impianto fosse ubicato entro trenta chilometri dal centro della Città di Roma (da via del Campidoglio all’ingresso dell’impianto) secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico.

    Secondo i giudici:

    … non appare ravvisabile la violazione dell’art. 181 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, atteso che detta norma, in tema di frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, ammette la libera circolazione sul territorio nazionale (diversamente da quelli indifferenziati), ma esprime il proprio favor per il principio di prossimità agli impianti di recupero (comma 5), il quale è, tra l’altro, funzionale alla riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione dei rifiuti. E’, del resto, canone di ragionevolezza quello per cui la minore movimentazione permette di conseguire il migliore risultato ambientale possibile.

    Consiglio di Stato 2017 2238

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