• Regione Puglia, opposizione alla VIA per la ricerca idrocarburi

    I Giudici del TAR Lazio in merito al ricorso numero di registro generale 10617 del 2017, proposto da Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore .. per l’annullamento del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del 26 settembre 2017, n. 251, recante “la compatibilità ambientale di un progetto consistente nell’effettuazione di una indagine sismica 2D, ed eventualmente 3D, nell’area dell’istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato ‘d 81 F.R-GP’ ubicato nella zona antistante la costa pugliese, presentato dalla Società Global Petroleum Limited, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni” ivi riportate, pubblicato per estratto nella G.U. Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, n. 120 del 12 ottobre 2017

    hanno stabilito che:

    il Collegio ritiene che il principio di precauzione, i cui tratti giuridici si individuano lungo un percorso esegetico fondato sul binomio analisi dei rischi – carattere necessario delle misure adottate, presupponga l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura.

    Per tale sua natura, il principio di precauzione non può, però, mai legittimare un’interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore tale da dilatarne il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli, né condurre automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l’ambiente, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile, richiedendo esso stesso una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell’attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile…

    il Tribunale non può che far proprie le considerazioni già espresse più volte dal Consiglio di Stato in materia (cfr. Cons. St. Sez. IV, 28.02.2018 n. 1240 cit. e Cons. Stato, Sez. IV, 27.03.2017, n. 1392), per cui, “prescindendo da specifiche aggettivazioni (debole o forte)…, la relativa valutazione di legittimità giudiziale, escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo della stessa, debba essere limitata ad evidenziare la sussistenza di vizi rilevabili ictu oculi, a causa della loro abnormità, irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità. Invero, il giudizio di compatibilità ambientale quand’anche reso sulla base di criteri oggettivi di misurazione, pienamente esposti al sindacato del giudice amministrativo, è attraversato, come visto, da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, con la conseguenza che le scelte effettuate dall’Amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue (in termini, cfr., Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175; Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871)”.

    e quindi ha rigettato il ricorso della Regione Puglia condannandola alla rifusione, in favore dell’Amministrazione e della controinteressata, delle spese di lite, liquidate, rispettivamente, in complessivi € 3000,00 oltre accessori di legge per ciascuna.

     

    Qui la sentenza TAR Lazio 2019 449

     

     

     

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