• requisito di iscrizione all’albo gestori ambientali, chiarimenti ANAC

    In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in  particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato,  sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche  commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti  per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione  è «un requisito speciale di idoneità  professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163  del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di  presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio,  allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver  partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa  certificata professionalità», l’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017,  ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto,  che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle  gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e  non di esecuzione.

    Il comunicato può essere scaricato qui comunicato_Presidente_27_07_017_

     

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