• responsabilità preposto per decisione estemporanea lavoratore

    Secondo i Giudici

    .. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è correttamente inquadrato come datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia e responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, il soggetto che, pur avendo formalmente appaltato a terzi le opere che hanno dato origine all’infortunio, sia intervenuto costantemente nella loro esecuzione, curando l’organizzazione del lavoro ed impartendo istruzioni e direttive, esercitando cioè una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori medesimi.


    Nel caso di specie, la Corte di Torino ha escluso ogni profilo di colpa in capo al R.F., titolare di una posizione apicale nella Costruzioni R.F. s.r.l., sia per la complessità della struttura aziendale, con diversi cantieri aperti ed una predisposta organizzazione di preposti, sia tenendo conto che l’incidente non era derivato da scelte gestionali di fondo o da difetti strutturali conosciuti o conoscibili dal datore di lavoro, ma da una decisione estemporanea assunta nello svolgimento dei lavori del cantiere e dunque di carattere meramente occasionale: la gestione del rischio era quindi riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto (argomenta in tal senso da Sez.4, n.22606 del 47472017, Rv.269972 e n.24136 del 6/5/2016, Rv.266853).

    La sentenza qui Cassazione penale 2017 48963

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