• riesame in autotutela e Conferenza di servizi

    Qualora un provvedimento sia stato emanato a seguito di conferenza di servizi, l’eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del “contrarius actus”. Risultando poi il giudizio di compatibilità ambientale caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, va senza dubbio garantito il contraddittorio procedimentale presidiato anche da norme di rilevo comunitario

    qui la sentenza TAR Umbria 2018 106

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