• Rifiuti, disciplina urbanistica

    Secondo i giudici del TAR Torino:

    … Né può ritenersi che, in questo caso, l’autorizzazione unica costituisca variante, sia per la ragione già esposta in sede cautelare, cioè perché il Comune ha ritenuto sussistente la conformità urbanistica, alle condizioni sopra indicate, sia perché l’effetto di variante urbanistica ex art. 208 D.Lgs. n. 152 del 2006, presuppone che l’Amministrazione Comunale dia l’assenso alla variante urbanistica.

    L’equivoco in cui incorre la difesa della provincia e del comune si appunta sui limiti entro i quali la norma riconosce all’ente procedente la possibilità di rilasciare l’autorizzazione unica con valore di variante urbanistica.

    Nel procedimento ex art. 208 del Codice dell’Ambiente, l’autorizzazione unica può essere rilasciata se, tenuto conto di tutte le risultanze della conferenza di servizi, il progetto è valutato positivamente e in tanto può costituire variante allo strumento urbanistico in quanto la determinazione positiva del Comune sia acquisita in sede di conferenza di servizi, sebbene sia necessaria la modifica dello strumento urbanistico.

    In altri termini la norma in discorso, dettando il modulo procedimentale della conferenza di servizi, non ha certamente sottratto al Comune la competenza, riservatagli in via esclusiva, ad esprimersi in ordine alle questioni di tipo urbanistico, ma ha inteso semplificare la procedura evitando, in caso di parere positivo del Comune, l’avvio dell’ulteriore procedura di variante urbanistica.

    Nel caso di specie mancava del tutto il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione con effetto di variante urbanistica, poiché non vi è un provvedimento del Comune da cui evincere la volontà di introdurre una variante urbanistica, per permettere il nuovo insediamento produttivo.

    Pertanto l’autorizzazione è stata rilasciata in contrasto con la disciplina urbanistica della zona, che non ammette nuovi insediamenti produttivi.

     

    TAR Torino 2017 480

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