• scarico, definizione

    Secondo i Giudici:

    Ai fini della sussistenza di uno scarico è necessaria la realizzazione di una effettiva immissione del refluo nel corpo ricettore. Tale presupposto si evince in maniera evidente dalla lettura della norma contenente la nozione di “scarico” (art. 74, comma 1, d.lgs. 152/2006) e dalle pronunce giurisprudenziali che si sono testualmente riferite, sia pure in un regime anteriore a quello introdotto nel 2006 e modificato nel 2009, ad un qualsiasi “versamento” di rifiuti liquidi o solidi, ovvero, ancor prima, a sostanza che “in qualsiasi modo e per qualsiasi causa proviene dall’insediamento e confluisce nel corpo ricettore” (nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur avendo correttamente precisato che il reato di cui all’art. 137, comma 1, d.lgs. 152/2006 si consuma con l’apertura di un nuovo scarico non autorizzato, ha poi tuttavia espressamente affermato, in termini apparentemente contraddittori con la premessa, l’irrilevanza, ai fini dell’integrazione dell’illecito della effettiva immissione di liquido di condensa nelle fognature).

    cass pen 2017 24118

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