• Sottoprodotto non utile la prova testimoniale

    RIFIUTI – Natura di sottoprodotto di una sostanza – Accertamento tramite prova testimoniale – Esclusione – Natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti – Onere della prova – Profilo prettamente tecnico – Protezione della salute e dell’ambiente – Artt. 184-bis e 256, c.3 d.lgs. n.152/06 – Giurisprudenza.
    La natura di sottoprodotto di una sostanza non è accertabile tramite prova testimoniale. Il legislatore ha voluto specificare in modo dettagliato quali siano le condizioni perché un determinato residuo possa qualificarsi come sottoprodotto e che la sussistenza delle condizioni indicate debba essere contestuale, sicché, anche in mancanza di una sola di esse, il residuo rimarrà soggetto alle disposizioni sui rifiuti. Inoltre, trattandosi, in tali casi di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione (Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Busè; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano). E’ del tutto evidente che tale prova non può certo essere fornita mediante mera testimonianza, atteso che l’art. 184-bis d.lgs. 152\06 richiede condizioni specifiche che devono essere adeguatamente documentate anche e sopratutto sotto il profilo prettamente tecnico, involgendo, come è noto, le caratteristiche del ciclo di produzione, il successivo reimpiego, eventuali successivi trattamenti, la presenza di caratteristiche atte a soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e l’assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
    La sentenza può essere scaricata qui Cassazione Penale 2017 38950

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