• Trivelle, Consiglio di Stato boccia il ricorso della Puglia

    Secondo i Giudici del C.d.S.

    Il ricorso della Regione Puglia … sono in parte infondati ed in parte inammissibili ….  i rilievi sono connotati da genericità, non avendo l’appellante specificato sufficientemente gli elementi della DGR n. 1292 del 9.7.2013 di rilevanza tale da ritenersi essenziali ai fini della necessità del rinnovo della valutazione di compatibilità ambientale

    e, del resto precisano i Giudici “per gli interventi soggetti a v.i.a. statale il parere regionale è meramente consultivo e collaborativo e non vincolante, come si evince dall’art. 25, comma 2, d. lg. n. 152/2006; la disciplina della v.i.a. trova del resto il suo fondamento a livello costituzionale nell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., che riconosce allo Stato una potestà legislativa esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (Cons. Stato, sez. VI, 31 agosto 2016, n. 3767; cfr. Corte cost., 22 settembre-5 novembre 2015 n. 219)”

    Inoltre

    Relativamente alla censura dell’esercizio della discrezionalità tecnica (rintracciabile nei motivi: secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo), il Collegio ritiene opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale.

    9.1. Invero, si osserva che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, la valutazione di impatto ambientale non concerne una mera e generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma deve implicare la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto — alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. “opzione zero” — il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socioeconomica perseguita (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000; id., 31 maggio 2012 n. 3254).

    Ebbene, circa l’esatta individuazione della natura del potere e l’ampia latitudine della discrezionalità esercitata dall’amministrazione in sede di VIA, in quanto istituto finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente inteso in senso ampio, il Collegio non intende deflettere dagli approdi esegetici cui è pervenuta la recente giurisprudenza (internazionale e nazionale), da cui emerge la natura ampiamente discrezionale delle scelte effettuate, giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti (cfr., Cons. St., sez. II, 02 ottobre 2014, n. 3938; sez. IV , 09 gennaio 2014, n. 36; sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611 sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3561; Corte giust., 25 luglio 2008, c-142/07; Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.).

    E’ stato chiarito che nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo.

    Di conseguenza, le posizioni soggettive delle persone e degli enti coinvolti nella procedura sono pacificamente qualificabili in termini di interesse legittimo ed è altrettanto assodato che le relative controversie non rientrano nel novero delle tassative ed eccezionali ipotesi di giurisdizione di merito sancite dall’art. 134 c.p.a. (cfr., sotto l’egida della precedente normativa, identica in parte qua, Cons. St., ad. plen., 9 gennaio 2002, n. 1).

    Qui la Sentenza CdS 2018 1238

     

     

     

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