• valutazione dell’impatto ambientale giudizio legittimità Costituzione

    Le Regioni a statuto ordinario Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria, le Regioni a statuto speciale Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, e le due Province autonome di Trento e di Bolzano hanno promosso, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, questioni di legittimità costituzionale dell’intero decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), o di sue singole disposizioni.

    La Corte Costituzionale ha dichiarato: L’eccezione non è fondata … Nel merito, le questioni non sono fondate.

    In Particolare per quanto riguarda la Puglia:

    3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’intero d.lgs. n. 104 del 2017, promossa, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

    5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3, in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe; 

    10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’intero d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe; 

    11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento all’art. 76 Cost., dalle Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Puglia, Veneto e Calabria e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;

    12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;

    15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

    per la sentenza si rinvia al sito https://www.eius.it/giurisprudenza/2018/652

     

Comments are closed.