• verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

    Con circolare 17 maggio 2017, n. 38 il Ministero del Lavoro ha fornito alcune importanti indicazioni sulle modalità di rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
     
    Deve essere rammentato, in proposito, che, in virtù del D.M. 11 aprile 2011, il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nella successiva Tabella I a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. 
     
    Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le predette verifiche sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
     
    Tabella I  – Verifiche di attrezzature e periodicità
     
    Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale
    Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale
    Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale
    Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale
    Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Verifica biennale
    Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Verifica triennale
    Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm. Verifica annuale
    Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale
    Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale
    Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Verifica annuale
    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo Verifica annuale
    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica biennale
    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica annuali
    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica annuali
    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica biennali
    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica biennali
    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica triennali
    Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

    Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua.

    Verifica di funzionamento: biennale

    Verifica di integrità: decennale

     

    Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

    Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

    Verifica di funzionamento: quadriennale

    Verifica di integrità: decennale

    Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

    Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

    Verifica di funzionamento: quinquennale

    Verifica di integrità: decennale

    Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
     
    Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria
    Verifica di funzionamento: quinquennale

    Verifica di integrità: decennale

    Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
     
    Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.
    Verifica di funzionamento: quinquennale

    Verifica di integrità: decennale

    Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
     
    Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV
    Verifica di funzionamento: triennale
     
    Verifica di integrità: decennale
    Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
     
    Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in I e II categoria
    Verifica di funzionamento: quadriennale

    Verifica di integrità: decennale

    Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
     
    Generatori di vapor d’acqua.
    Verifica di funzionamento: biennale
     
    Visita interna: biennale
     
    Verifica di integrità: decennale
    Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
     
    Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS ≤ 350 °C
    Verifica di integrità: decennale
    Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
     
    Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C
    Verifica di funzionamento: quinquennale
     
    Verifica di integrità: decennale
    Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW Verifica quinquennale

    L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. Con l’iscrizione, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini previsti dall’articolo 2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011. Tale norma dispone che l’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

    L’iscrizione nell’elenco può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo. 
     
    Precisa il Ministero del Lavoro, con la circolare in esame, che il soggetto abilitato all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, alla scadenza del quinquennio di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, ove permanga l’interesse a continuare ad operare in tale settore, è tenuto a presentare istanza di rinnovo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – divisione III. 
     
    Tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto abilitato, dovrà essere prodotta completa della documentazione di seguito descritta (anche essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in regola con l’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. 642/72 e successive modificazioni: 
    • fotocopia, pienamente leggibile, del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto abilitato richiedente; 
    • dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale i soggetti sottoposti alle verifiche antimafia (Cfr. articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo (che si riferiscono a licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio, a concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché a concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali, a concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e a concessioni di servizi pubblici, a iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso, ad attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici e ad altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati)
    • dichiarazione, resa ai sensi del citato d.P.R. 445/00, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, da cui risulti che permangono le condizioni che hanno consentito il rilascio dell’abilitazione all’effettuazione delle verifiche periodiche, che si intende rinnovare, tra cui il possesso dei requisiti riportati nell’Allegato I al d.m. 11 aprile 2011. 
    • In particolare, in calce alla dichiarazione dovrà essere indicato il numero del documento di identità, l’ente che lo ha rilasciato, la data di rilascio e di scadenza; 
    • copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui al punto 1, lettera e), dell’Allegato I al d.m. 11 aprile 2011, in corso di validità e riferita al quinquennio di cui si chiede il rinnovo; 
    • prospetto delle attività di aggiornamento del personale dipendente e del personale con rapporto esclusivo di collaborazione, ivi comprese le attività di formazione previste al punto 3 del medesimo Allegato I al d.m. 11 aprile 2011, riferite al quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo; 
    • matrice delle competenze territoriali e del personale verificatore (da produrre in formato excel) e dichiarazione di avvenuta pubblicazione della stessa sul sito internet del Soggetto Abilitato; 
    • documentazione idonea a comprovare che tutte le attrezzature in uso siano state sottoposte a manutenzione e, ove prescritta, a taratura nel quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo; 
    • elenco analitico delle verifiche effettuate con esito negativo e relativi verbali, con indicazione della procedura adottata per la gestione successiva delle verifiche con esito negativo e modalità di gestione di tali verifiche. 
    L’istanza di rinnovo – che dovrà anche riportare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente – dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati, esclusivamente mediante posta elettronica ad entrambi i seguenti indirizzi: PEC: dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it verificheperiodiche@lavoro.gov.it 
     

     

Comments are closed.