• violazione prescrizioni A.I.A., rifiuti

    … il Tribunale ha ritenuto che fosse penalmente rilevante la trasgressione alle prescrizioni contenute nella AIA nella parte in cui queste si riferiscono alla quantità del rifiuti per i quali è consentito il trattamento.
    Nella specie, infatti, la impresa dell’imputato, secondo quanto era stato verificato nel corso del controllo periodico eseguito da tecnici dell’Arpat, aveva superato per un quantitativo pari a circa 70 tonnellate il limite massimo di rifiuti per i quali era stata autorizzata a provvedere al trattamento.

     

    Secondo i Giudici:

    La nuova disciplina è, pertanto, così articolata: il dlgs n. 152 del 2006, art. 29-quattuordecies, comma 2, come modificato dal dlgs. n. 46 del 2014, prevede la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 Euro a 15.000 Euro “salvo che il fatto costituisca reato”, nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente.
    Il successivo comma 3, invece, prevede, sempre con la riserva, “salvo che il fatto costituisca più grave reato” l’applicazione della sola pena dell’ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente nel caso in cui l’inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.  Infine, il successivo comma 4 prevede un trattamento sanzionatorio più elevato (ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro ed arresto fino a due anni) nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente nel caso in cui l’inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa; d) all’utilizzo di combustibili non autorizzati (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 aprile 2016, n. 14741; idem Sezione III penale, 1 ottobre 2014, n. 40532). 

    Qui si può scaricare la sentenza Cassazione penale 2018 221

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