• rigetto istanza con mera formula di stile

    Secondo i Giudici del TAR

    Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente avuto modo di affermare che  «…È pacifico che il provvedimento amministrativo nel quale non si dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito dell’avviso dato ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 – limitandosi l’amministrazione ad affermare in modo apodittico e con formula di mero stile che non emergono nuovi elementi tali da far volgere la decisione in senso favorevole – è illegittimo, richiedendo tale norma di dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate…» (Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1834).

    Qui la sentenza TAR Lombardia 2017 988

Comments are closed.