• terre e rocce da scavo, d.P.R. 2017/183

    E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

    Per «terre e rocce da scavo», come precisato all’art. 2, comma 1, lett. c) si intende “il suolo escavato  derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento,  fondazioni, trincee);  perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere  infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in  terra.  Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti  materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo  meccanizzato,  purché le  terre  e rocce contenenti tali  materiali  non  presentino  concentrazioni  di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella  1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso”.

    Il decreto – che abroga il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 – ha come obiettivo quello di definire un testo unico di riferimento, conforme alla direttiva comunitaria 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 19 novembre 2008, in grado di raccogliere tutte le disposizioni normative in materia di terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:

    a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), compresi quelli  finalizzati  alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture (art. 4);

    b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (art. 5);

    c) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

    d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica (art. 12).

    Il regolamento non si applica:

    – alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di  cavi  e condotte) del D.Lgs. n. 152/2006;

    – ai rifiuti  provenienti  direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 3).

     

    Le novità principali riguardano:

    – semplificazione delle procedure per l’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione di opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

    – procedura semplificata per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, con la possibilità di prorogare di un anno la durata del piano per i grandi cantieri (artt. 9, 14, 15, 16 e 17; Allegato 5 e 8);

    – esclusione dei “residui della lavorazione dei materiali lapidei” dalla nozione di terre e rocce da scavo, questo permetterà di poterli classificare come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge;

    – eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Autorità Competente per le terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotti e generate nei grandi cantieri;

    – semplificazione degli obblighi previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (art. 6 e Allegato 7);

    – La possibilità per l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di condurre dei controlli a campione in qualsiasi tipologia di cantiere o “in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate”;

    – Innalzamento del valore della concentrazione di amianto contenuto all’interno delle terre e rocce da scavo da 100 a 1000 mg/kg (art. 4, comma 4);

    – Definizione delle condizioni di utilizzo nei siti oggetto di bonifica, con particolare riferimento alle procedure per gli scavi e alla caratterizzazione dei terreni prodotti, con rafforzamento del sistema dei controlli;

    – Disciplina del deposito temporaneo di terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti (art. 23).

    Riepilogando:

    La norma puoi scaricarla qui Dpr-13-giugno-2017-n.-120-Rocce-da-scavo

Comments are closed.