• gestione rifiuti: diversi da quelli autorizzati, luogo di consumazione del reato e responsabilità committente

    La sentenza precisa alcuni aspetti relativi alla gestione dei rifiuti:

    1. lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione configura il reato  di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006 atteso che il trattamento di un rifiuto diverso da quello autorizzato equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione
    2. la condotta di smaltimento (definizione data dall’art. 183, comma 1, lett. z), del d.lgs. n. 152 del 2006) ha avuto inizio nel momento e nel luogo in cui è evidentemente iniziato, in guisa incompatibile con una condotta di recupero cui, secondo la stessa contestazione, l’impianto della Zai Inerti non poteva provvedere, il trasporto degli stessi e si sia conclusa allorquando detti rifiuti sono definitivamente pervenuti presso l’impianto di Legnago. Ne consegue che, sotto tale profilo, il reato contestato ha assunto connotazioni di permanenza tali da rendere applicabile il disposto dell’art.8, comma 3, cod. proc. pen. con conseguente attribuzione, correttamente avvenuta, al Tribunale di Venezia quale luogo di inizio della consumazione. 
    3. se è vero che l’appaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività, riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto e su di lui gravano dunque gli obblighi di corretto smaltimento, è altrettanto vero che detti doveri si estendono anche al committente nei casi di ingerenza o controllo diretto del committente sull’attività svolta . 

    La sentenza può essere scaricata qui Cassazione Penale 2017 35172 

     

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