• Responsabilità del produttore materiale del rifiuto e contratto d’appalto. Disastro innominato

     

    Secondo i Giudici:

    1. .. a prescindere dagli accordi relativi agli oneri di smaltimento – che nella prassi spesso trasferiscono all’appaltatore mere attività operative e mantengono sull’appaltante, per ragioni di politica aziendale, gli oneri materiali ed economici dello smaltimento dei rifiuti – la responsabilità in ordine al complessivo iter di smaltimento, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 183, comma 1, lettera f), e 188, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, rimane congiuntamente in capo al produttore giuridico, al produttore materiale e al detentore dei rifiuti. In sintesi, il mancato trasferimento degli oneri di smaltimento nell’ambito del contratto di appalto non comporta il venir meno della responsabilità del produttore materiale dei rifiuti per le attività poste in essere dai soggetti deputati, a qualsiasi titolo, allo smaltimento medesimo. Sicché, la responsabilità non deve ravvisarsi soltanto nell’omissione dei controlli imposti dall’art. 188, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, ma anche dalla integrazione di una condotta specifica, finalizzata ad agevolare, con decisiva rilevanza, i concorrenti nel risparmio ottenuto dall’illecita gestione dei rifiuti prodotti dall’attività di sabbiatura.
    2. … il materiale di scarto era stato sotterrato con continuità e per diversi anni in prossimità di falde acquifere e, conseguentemente, aveva comportato una potenziale contaminazione diffusa, con gravissimo pericolo di inquinamento e lesione della pubblica incolumità. … Integra il c.d. “disastro innominato” di cui all’art. 434 cod. pen., non soltanto il macroevento di immediata manifestazione esteriore che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l’evento, non visivamente ed immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo pluriennale

     

    Qui la sentenza Cassazione penale 2019 39952

     

     

     

     

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