Nel caso di inquinamento ambientale ex articolo 452bis, C.p., le condotte post iniziale deterioramento sono parte di un’unica azione lesiva finché il deterioramento diventa irreversibile e scatta il disastro ambientale. Lo ha ricordato la Cassazione (sentenza 3 marzo 2017, n. 10515) esaminando il caso di un inquinamento da scarico di acque industriali senza autorizzazione fatto da una distilleria in Campania direttamente in un fiume bypassando il depuratore. Il fatto che per configurarsi il delitto di inquinamento ambientale ex articolo 452bis del Codice penale non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, anche le condotte poste in essere deteriorando o compromettendo ciò che è già deteriorato sono “post factum” punibili, atti di un’unica azione lesiva che sposta in avanti la cessazione della consumazione del reato. Quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, scatta il disastro ambientale ex articolo 452quater, C.p. senza che esista una “zona franca” intermedia tra i due reati. Respinta anche l’obiezione per la quale ai fini della sussistenza del reato devono essere compromesse “porzioni estese o significative” della matrice, perché tale requisito vale solo per il suolo e sottosuolo ma non è richiesta per le acque.
Sentenza al seguente indirizzo cass penale 10515 2017
If you enjoyed this article please consider sharing it!
Studio Associato Prof. Laricchiuta , Prof.ssa Lopane
70122 BARI (BA)
info@laricchiuta.it