• agenti cancerogeni o mutageni, direttiva 2017/2398

    È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (la direttiva puoi scaricarla qui Direttiva 2017 2398).

    La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 17 gennaio 2020.

    La Direttiva (UE) 2017/2398 introduce alcuni cambiamenti agli articoli della direttiva 2004/37/CE e ne modifica l’allegato I  (aggiunta del punto 6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione).

    Inoltre, sostituisce l’allegato III con i seguenti valori limite:

    • Polveri di legno duro: 2 mg/m(Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione). Misura transitoria: 3 mg/m3 fino a l 17 gennaio 2023
    • Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come Cr): 0,005 mg/m3.  Misure transitorie: Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025. Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025
    • Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i): 0,3 f/ml
    • Polvere di silice cristallina respirabile: 0,1 mg/m3 (Frazione inalabile)
    • Benzene: 3,25  mg/m– 1 ppm (Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea)
    • Cloruro di vinile monomero: 2,6  mg/m– 1 ppm
    • Ossido di etilene: 1,8 mg/m– 1 ppm  (Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea)
    • 1,2-Epossipropano: 2,4 mg/m– 1 ppm
    • Acrilammide: 0,1 mg/m3 (Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea)
    • 2-Nitropropano: 18 mg/m– 5 ppm
    • o-Toluidina: 0,5 mg/m– 0,1 ppm (Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea)
    • 1,3-Butadiene: 2,2 mg/m– 1 ppm
    • Idrazina: 0,013 mg/m– 0,01 ppm (Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.)
    • Bromoetilene: 4,4 mg/m– 1 ppm.

    ESPOSIZIONE ALLE POLVERI DI LEGNO

    L’esposizione mista a più di una specie di legno è molto comune, il che complica la valutazione in termini di esposizione delle varie specie di legno. L’esposizione alle polveri di legno duro e di legno tenero è comune tra i lavoratori nell’Unione e può causare malattie e sintomi respiratori; l’effetto più grave sulla salute è il rischio di tumori nasali e nasosinunasali. È opportuno pertanto stabilire che, se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite di cui all’allegato per polveri di legno duro dovrebbe applicarsi a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

    COMPOSTI DEL CROMO VI

    Alcuni composti del cromo VI rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1 A o 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per composti del cromo VI definiti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per tali composti del cromo VI non superiore a 0,005 mg/m3.

    Per quanto riguarda il cromo VI, un valore limite di 0,005 mg/m3 può non essere adeguato e, in alcuni settori, può essere difficile da rispettare nel breve termine. È opportuno pertanto introdurre un periodo di transizione durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,010 mg/m3. Nel caso specifico di un’attività lavorativa implicante procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi, si dovrebbe applicare un valore limite di 0,025 mg/m3 durante detto periodo di transizione e, successivamente, il valore limite generalmente applicabile di 0,005 mg/m3.

    FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE

    Alcune fibre ceramiche refrattarie rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per quelle fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37/CE. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per tali fibre ceramiche refrattarie non superiore a 0,3 f/ml.

    POLVERE DI SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE

    Vi sono prove sufficienti della cancerogenicità della polvere di silice cristallina respirabile. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è opportuno stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione non è soggetta a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto opportuno inserire nell’allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione e stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile («frazione respirabile») che dovrebbe essere oggetto di riesame, specialmente in considerazione del numero di lavoratori esposti.

    Gli orientamenti e gli esempi di buone prassi elaborati dalla Commissione, dagli Stati membri o dalle parti sociali o altre iniziative, quali l’«accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l’uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti» (NEPSi), costituiscono strumenti preziosi e necessari per integrare le misure normative e, in particolare, per sostenere l’efficace applicazione dei valori limite, e dovrebbero pertanto essere tenuti debitamente in conto. Essi comprendono misure tese a evitare o ridurre al minimo l’esposizione quali, nel caso della silice cristallina respirabile, l’abbattimento ad acqua delle polveri affinché queste non siano aerodisperse.

    OSSIDO DI ETILENE

    L’ossido di etilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE.

    In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena non superiore a  1,8 mg/m– 1 ppm.

    In relazione all’ossido di etilene, lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l’epidermide. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l’acrilammide e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all’esposizione totale.

    1,2-EPOSSIPROPANO

    L’1,2-epossipropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE.

    In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena non superiore a 2,4 mg/m– 1 ppm.

    ACRILAMMIDE

    L’acrilammide risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE.

    In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena non superiore a 0,1 mg/m3.

    In relazione all’acrilammide, lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l’acrilammide e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all’esposizione totale.

    2-NITROPROPANO

    Il 2-nitropropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena non superiore a 18 mg/m– 5 ppm.

    O-TOLUIDINA

    L’o-toluidina risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena non superiore a 0,5 mg/m– 0,1 ppm.

    In relazione all’o-toluidina, lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l’o-toluidina e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all’esposizione totale.

    1,3-BUTADIENE

    L’1,3-butadiene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1 A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l’1,3-butadiene non superiore a 2,2 mg/m– 1 ppm.

    IDRAZINA

    L’idrazina risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE.

    In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza (cancerogena) non superiore a 0,013 mg/m– 0,01 ppm.

    In relazione al’idrazina, lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l’idrazina e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all’esposizione totale.

    BROMOETILENE

    Il bromoetilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per il bromoetilene non superiore a 4,4mg/m– 1 ppm.

     

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