• Attività istruttoria ARPA

    L’art. 29-decies, nn. 3 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 rimette alle agenzie regionali e provinciali la competenza all’accertamento dell’osservanza, da parte del gestore, delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, nonché alla proposizione delle misure da adottare in relazione al caso concreto. Viola dunque tale disposizione la Regione che ha direttamente esercitato il potere di cui all’art. 29-decies, n. 9, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2016, senza che negli atti impugnati risulti lo svolgimento di attività istruttoria, di accertamento o di proposta da parte dell’ARPA.

    La sentenza qui TAR Potenza 2017 346

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