• Attività Sporadiche Esposizione amianto “ESEDI”

    Le attività “ESEDI” (Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità) sono previste dal d. Lgs 81/2008 art. 249 c. 2, per le quali sono esentati determinati obblighi del d. Lgs. 81/2008.

    Premesso che:

    a. Valore limite per luoghi di lavoro

    In generale il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 100 F/L (0,1 F/cm3), misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.

    b. Valore limite consigliato per la popolazione

    Le linee guida dell’OMS per la qualità dell’aria in Europa evidenziano che un’esposizione continuativa per l’intera vita della popolazione generale a 1 F/L (0,001 F/cm3) di amianto, misurata mediante microscopia elettronica a scansione (SEM), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per milione di esposti.
    Queste linee guida dell’OMS sono prese in considerazione per definire le attività “ESEDI”.

    In riferimento all’art. 249 c.2, la Commissione Consultiva permanente si è espressa come previsto dall’art. 249 c.4, con la circolare del 25 gennaio 2011, prot. n° 15/segr/0001940 (Min_Lav_LC_25012011) nella quale, in riferimento ai limiti di concentrazione definiti da Enti tra cui l’OMS (WHO 2000), sono individuati i limiti di concentrazione di una attività da individuare ESEDI e un elenco di possibili attività.

    Le attività “ESEDI”, di cui all’art.249 comma 2 del d. Lgs. 81 /2008 , sono individuate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L (dieci fibra per litro) calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. 

    Queste sono attività ESEDI:

    a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:

    1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
    2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
    3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
    4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
    5) interventi conseguenti alla necessita di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m2), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
    6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
    7) attività di conservazione dell’incapsulamento con ripristino del ricoprente;
    8) inserimento, all’interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
    9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione
    di truciolo.

    b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto so no fermamente legate ad una matrice:

    1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qual ora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
    2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
    3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all’equivalente di 10 m2) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.

    c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:

    1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
    2) messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all’equivalente di 10 m2) , con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell’ area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.

    d) Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:

    1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati (cfr interp_2_19 pdf).

     

    Obblighi non previsti per l’attività ESEDI:

     

    Art. 250 Notifica
    Art. 251 Misure di prevenzione e protezione
    Art. 259 Sorveglianza sanitaria
    Art. 260 c.1 Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

     

    Art. 249. Valutazione del rischio

    1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
    2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:
    3. a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
    4. b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
    5. c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
    6. d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
    7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
    8. La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

    Obbligo DVR di segnalazione lavoratori attività ESEDI (D.Lgs. 81/2008 Art. 249 c. 2)

    Per le attività lavorative “ESEDI” è previsto l’obbligo per il datore di lavoro di indicare chiaramente nella documentazione relativa alla valutazione del rischio di cui agli artt. 28 e 29 del d. Lgs. 81/08, che lavoratori ben identificati possano essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni “ESEDI”.

     

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