• Committente responsabile infortunio per condizioni ambienti di lavoro

    Secondo i Giudici:

    .. impone una duplice comune premessa: a) in punto di nesso di causalità tra il sinistro e le contestate infrazioni della disciplina antinfortunistica … 
    A) Quanto al profilo causale, è indubbio che l’applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatismo rispetto all’addebito di responsabilità e si impone la verifica, in concreto, della violazione da parte dell’imputato non solo della regola cautelare (generica o specifica), ma, soprattutto nel caso di specie, della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire (la cd. “concretizzazione” del rischio). 
    L’individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare, cioè, non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l’evento (ciò che si risolve nell’accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (sia essa generica o specifica), ma anche se l’autore della stessa potesse prevedere, con giudizio “ex ante” quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo.
    In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento non sono sufficienti per fondare l’affermazione di responsabilità, giacché occorre anche chiedersi, necessariamente, se l’evento derivatone rappresenti o no la “concretizzazione” del rischio, che la regola stessa mirava a prevenire; e se l’evento dannoso fosse o meno prevedibile, da parte dell’imputato (Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245526). …

    .. secondo giurisprudenza di legittimità (peraltro puntualmente richiamata nella sentenza impugnata) il datore di lavoro committente, in occasione di lavori interni, ha l’obbligo: di assicurare all’interno dell’azienda le migliori e più sicure condizioni di lavoro per chiunque vi si trovi ad operare; di avvalersi di un’impresa che disponga dei mezzi e del personale adeguato allo scopo, e che di tali personale e mezzi essa realmente si serva nell’esercizio delle attività; di curare, se necessario, anche l’intervento dei suoi operai adeguatamente formati, nonché il coordinamento con il personale della ditta appaltatrice.

    La sentenza può essere scaricata qui Cassazione penale 2017 53157

     

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