• Concessione edilizia e difformità “parziale”

    Secondo i Giudici:

    …  6. Deve rammentarsi che per le opere eseguite in parziale difformità del permesso a costruire, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 45821 del 23/11/2012, non mass.) ha precisato che il concetto di difformità parziale si riferisce ad ipotesi gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza.
    Deve, ancora, rilevarsi, che ai fini dell’applicazione di cui all’art. 34 comma 2 ter del d.P.R. n. 380 del 2001 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezze, distacchi, cubature o superficie coperta che non eccedono, per singola unità immobiliare il 5 per cento delle misure progettuali (a seguito del D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89, ha disposto (con l’art. 1-sexies, comma 2) che “Ai fini dell’applicazione del comma 1, la percentuale di cui al comma 2-ter dell’articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è elevata al 5 per cento”).

    Qui la sentenza  cassazione penale 2018 55483

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