Il Ministero con la nota di cui all’oggetto intende chiarire il seguente argomento:
l’aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell’istanza di autorizzazione dell’impianto, richiesta dall’articolo 6 del D.M. 69/2018, sia facoltativa o obbligatoria, ovviamente in relazione alla specifica tipologia di rifiuto di conglomerato bituminoso (codice EER 17.03.02)
Il Ministero precisa che Il D.M. n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a) b) e c) dell’allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell’articolo 184-ter, incidere su aspetti, quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero.
Un aspetto rilevante della circolare riguarda la certificazione dei laboratori richiesta dalla norma, ebbene il Ministero chiarisce questo aspetto in questa maniera
si precisa che con la dicitura “laboratorio certificato” richiamata nell’allegato 1 parte b) par.b.2.1) del DM n. 69/2018, si intende “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015”.
Ministero Ambiente prot 16293 2018
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