Secondo quanto previsto dalla normativa di settore, dapprima, tramite il DM 7 dicembre 2016 il Ministero dell’Ambiente ha approvato lo schema di statuto tipo del consorzio, successivamente il 12 aprile 2017 l’assemblea straordinaria del CONOU ha approvato lo statuto stesso.
Il Ministero dell’Ambiente verificata la conformità dello statuto approvato allo schema tipo ministeriale, lo ha definitivamente approvato col DM ambiente del 7 novembre 2017.
Tale regolamento, disciplina l’attività del consorzio, la governance, e le modalità di adesione e pagamento delle quote annuali.
Il Consorzio (art. 1 dello statuto) è aperto alla partecipazione di tutti gli operatori nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione e di massimo rendimento possibile, garantendo la gestione degli oli minerali usati da avviare in via prioritaria alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, così come disposto dagli articoli 216 bis, comma 3, 236, comma 1, e 237 del d. Lgs 152/2006. Il Consorzio espleta le proprie attività nell’interesse dei soggetti consorziati in attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore di cui all’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE.
Il Consorzio (art. 3 dello statuto) svolge i seguenti compiti:
a) promuove la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche della raccolta attraverso campagne di comunicazione per il conseguimento dell’oggetto consortile;
b) assicura e incentiva la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espleta direttamente l’attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa ovvero nel caso in cui nessuna impresa di rigenerazione ne faccia richiesta;
d) seleziona gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione combustione o smaltimento;
e) nel rispetto del comma 2 dell’art. 236 del D.Lgs 152/2006, provvede affinché gli oli usati raccolti siano destinati:
1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;
2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
3) in difetto dei requisiti per l’avvio agli usi di cui ai punti precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;
f) persegue e incentiva lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi, conducendo studi, attività di ricerca e analisi finalizzati a ottimizzare e a rendere più efficiente il ciclo delle attività di gestione degli oli usati;
g) svolge attività di formazione, attraverso corsi, seminari, convegni, su tutti gli aspetti concernenti la gestione degli oli usati;
h) opera nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell’ambiente da ogni inquinamento dell’aria, delle acque del suolo;
i) annota ed elabora tutti i dati tecnici relativi alla raccolta e all’eliminazione degli oli usati e li comunica annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico corredati da una relazione illustrativa;
l) trasmette entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico una relazione tecnica sull’attività complessiva sviluppata dal Consorzio e dai suoi singoli aderenti nell’anno solare precedente;
m) concorda con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l’avvio alla rigenerazione;
n) incentiva la raccolta degli oli usati rigenerabili;
o) cede gli oli usati rigenerabili, raccolti direttamente ai sensi della lettera c), alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta, in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;
p) corrisponde alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall’avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione;
q) assicura l’avvio alla combustione dell’olio usato non rigenerabile e lo smaltimento dell’olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento;
r) ottempera agli obblighi di adesione, comunicazione ed informazione alle autorità competenti previsti dalla legislazione vigente.
Il DM lo puoi scaricare qui DM 7 novembre 2017 oli minerali esausti