• deposito incontrollato, durata. Liquidatore

     

     

    Cosi è scritto nella sentenza:

     

    • Le censure difensive si appuntano sull’attribuzione della condotta all’imputato in quanto non sarebbe soggetto responsabile del deposito, non essendo a lui imputabile lo smaltimento e non potendosi richiamare i principi stabiliti in tema di responsabilità per smaltimento di rifiuti del curatore del fallimento, ed essendo, poi, la condotta scriminata da forza maggiore.
    •  in presenza di una causa di scioglimento (art. 2484 cod. civ.), il liquidatore è nominato dall’assemblea (art. 2487 cod. civ.), o dal Tribunale (art. 2487 comma 2 cod. civ.), ed è il soggetto cui spetta l’amministrazione sociale, a cui è affidata la gestione dell’impresa in vista della procedura di liquidazione dell’attivo e, in tale, ambito, egli è equiparato a tutti gli effetti all’amministratore di diritto che gestisce l’impresa; egli è il legale rappresentante e colui che agisce in nome e per conto in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge o dall’assemblea (art. 2487 comma 1 cod. civ.).
      Il liquidatore è un amministratore che prosegue l’attività sociale, sebbene ai limitati fini della liquidazione del patrimonio sociale (art. 2489 cod. civ.), e su di esso gravano i medesimi diritti e doveri gravanti e responsabilità degli amministratori (art. 2489 comma 2 cod. civ.).
    •  il reato di deposito incontrollato, sul rilievo che il reato de quo è integrato in presenza di un’attività di stoccaggio di materiali costituiti da rifiuti ab origine (pasta di legno contenuta nei reflui) e scarti da corteccia e legno che avevano assunto la qualifica di rifiuto perché trascorso l’anno in assenza di smaltimento.
    • Il reato di deposito incontrollato, è integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perchè la condotta riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile” cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma primo, lett. bb), D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro (Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, Cusini, Rv. 262410 – 01; Sez. 3, n. 28890 del 24/03/2011, Trapletti, non mass., Sez. 3, n. 11802 del 29/01/2009, Berardi, Rv 243402 secondo cui il reato di deposito incontrollato di rifiuti si configura ogniqualvolta si accerti un’attività di stoccaggio e smaltimento di materiali, costituiti anche in parte da rifiuti, abusivamente ammassati).

     

    qui la sentenza Cassazione penale 2019 31311

     

     

     

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