• deroga al parametro DOC per i rifiuti derivanti dal trattamento biologico

    Con Circolare 14 dicembre 2017, prot. 17669, il Ministero dell’Ambiente ha fornito alcuni importanti chiarimenti interpretativi per l’applicazione dell’art. 6 del D.M. 27 settembre 2010 che definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

    Il provvedimento si concentra soprattutto sul conferimento in discarica dei rifiuti con codice CER 190501 “rifiuti prodotti dal trattamento aerobico – parte dei rifiuti urbani e simili non destinata al compost” – presente sia nella lett. a) che nella lett. g) della nota asterisco (*) della “Tabella 5” del DM 27 settembre 2010.

    Come noto, infatti, la nota contiene l’elenco delle tipologie di rifiuti per i quali i limiti di concentrazione del parametro DOC non si applicano ai fini dell’ammissibilità in discarica.

    Al riguardo il Ministero, con la Circolare in esame, ha precisato che la conferibilità dei rifiuti identificati dal codice CER 190501 in discarica dipende 

    “disgiuntamente e autonomamente dal soddisfacimento di una delle due condizioni di cui alle lett. a), e g): sarà dunque sufficiente che sia soddisfatta una sola di tali condizioni perché il rifiuto sia conferibile in discarica […]”.

    Si rammenta in proposito che le due condizioni imposte dalle sopra richiamate lettere a) e g) riguardano, rispettivamente:

    • per quanto riguarda la lett. a), il trattamento per ottenere la riduzione, “in modo consistente” dell’attività biologica;
    • per quanto riguarda la lett. g), il limite massimo imposto all’indice di respirazione dinamico dei rifiuti (1000 mgO2/kgSVh);

    Ciò premesso, tuttavia, ad avviso del Ministero il criterio alla stregua del quale identificare, nel caso concreto, una riduzione definibile come «consistente» ai sensi della lett. a) non può comunque consistere nella fissazione di un parametro espresso nell’unità di misura mgO2/kgSVh.

    Ne discende che “la valutazione dell’adeguatezza dell’abbattimento dell’indice respirometrico dinamico ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lett. a) non può che derivare dalla individuazione di una percentuale di abbattimento rispetto al valore in ingresso. Ciò peraltro deriva pianamente dal riferimento, da parte del d.m. in oggetto, al verificarsi di una “riduzione”, ossia di una variazione negativa di un parametro di ingresso […].”

    L’individuazione della variazione negativa rilevante ai fini dell’applicazione della sopra menzionata lett. a) dovrà essere effettuata dall’autorità competente nelle modalità che riterrà opportuno, sulla base delle specifiche circostanze di fatto che caratterizzano, nel caso concreto, la gestione dei rifiuti.

    Nella Circolare in commento il Ministero dell’Ambiente evidenzia infine che “il raggiungimento del parametro di cui alla lett. g) della Tabella 5 del DM 27 settembre 2010 è, senza dubbio, la soluzione di gran lunga preferibile dal punto di vista della tutela dell’ambiente. Quanto detto non rende accettabile una soluzione interpretativa che consenta, senza alcun’altra specificazione, il rispetto del solo standard meno tutelante”.

    Qui la Circolare Ministero dell’Ambiente 14 dicembre 2017 17669

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