• domande di rinnovo dell’iscrizione

    Le domande di rinnovo dell’iscrizione possono essere accolte solo se presentate nell’arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi, a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione, come previsto dal comma 1 dell’art. 22 del D.M. n. 120/201 4.

    Una volta scaduto tale termine e fino alla notifica del provvedimento di rinnovo, le attività oggetto dell’iscrizione non possono essere svolte.

    Lo ha precisato il Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali, con la circolare n. 413 del 6 aprile 2017.

    Il Comitato ricorda, infatti, che il comma 1 dell’art. 22, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali) stabilisce che le imprese e gli enti iscritti all’Albo sono tenuti a rinnovare l’iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione, presentando un’autocertificazione, resa alla Sezione regionale o provinciale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Le imprese e gli enti  iscritti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), presentano la comunicazione di rinnovo dell’iscrizione ogni dieci anni.

    Ai sensi del successivo comma 2, dello stesso articolo 22, la domanda di rinnovo deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell’iscrizione.

    Detto termine – come precisa il Comitato – è finalizzato a consentire alla Sezione regionale o provinciale l’espletamento dell’istruttoria relativa al rinnovo dell’iscrizione senza che si crei una interruzione temporale tra l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione, tenuto anche conto della validità della documentazione autocertifìcata dall’impresa che presenta domanda di rinnovo.

    Pertanto, secondo il Comitato, le domande di rinnovo dell’iscrizione possano essere accolte solo se presentate nell’arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento.

    Se la domanda viene presentata successivamente al suddetto termine di cinque mesi, il rinnovo dell’iscrizione, tenuto conto dei tempi necessari per il relativo procedimento, potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza dell’iscrizione. Quindi, una volta scaduto detto termine, fino alla notifica del provvedimento di rinnovo, le attività oggetto dell’iscrizione non potranno essere svolte.

    Albo circolare 413 2017

     

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