• garanzie difensive di cui all’art. 220 ed avviso fase delle analisi di laboratorio

     

     

    Secondo i Giudici:

    • se si tiene conto del dato letterale dell’art. 220 citato, emerge chiaramente come lo stesso si riferisca ad indizi di reato che emergono nel corso delle attività ispettive o di vigilanza, il che porta ad affermare che la cognizione circa la sussistenza di indizi di reità, ancorché non riferibili ad un soggetto specifico, deve risultare oggettivamente evidente a chi opera mentre effettua tale attività e non deve essere soltanto ipotizzata sulla base di mere congetture, né può ritenersi possibile, dopo che un reato è stato accertato, sostenere che chi effettuava il controllo avrebbe dovuto prefigurarsi quale ne sarebbe stato l’esito. … la presenza di un tubo ed il colore rossastro del liquido presente nel pozzetto di prelievo non potevano ritenersi elementi univocamente indicativi della possibile sussistenza del reato, perché riferibili anche ad altre evenienze o imputabili a diversi fattori, come altrettanto correttamente aveva ritenuto il Tribunale. Mancava, dunque, nella fattispecie la obiettiva sussistenza dei presupposti che rendono operante l’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

     

    • Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8752 del 18/6/1991, Tallia, Rv. 187929) hanno escluso una tale possibilità, precisando, tuttavia, come non significhi comunque che, tra il momento dell’avviso e quello dell’espletamento dell’analisi possa intercorrere un termine talmente ridotto da renderlo fittizio, apparente o, comunque, non produttivo perché inidoneo all’apprestamento di quel minimo di difesa previsto dalla legge nella lettura corretta della norma allora vigente effettuata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 248 del 1983 ed altre successive, perché ciò vanificherebbe in concreto la stessa ragione dell’avviso. …Si tratta, ad avviso del Collegio, di osservazioni che meritano di essere valorizzate anche con riferimento alla vigente disciplina, affermandosi che a norma del comma 1 dell’art. 223 disp. att. cod. proc. pen., l’avviso all’interessato del giorno, dell’ora e de/luogo ove le analisi saranno effettuate può essere dato anche oralmente e per tale avviso non è prescritta alcuna forma specifica, né alcun termine minimo deve intercorrere tra il prelievo e le successive analisi, essendo richiesto soltanto che detto termine sia comunque sufficiente a consentire all’interessato la possibilità di ottenere l’assistenza eventuale di un consulente tecnico. E’ peraltro di tutta evidenza che l’eventuale inadeguatezza del termine alle suindicate finalità deve essere obiettiva e dimostrata in concreto. 

     

    Qui la sentenza Cassazione penale 2019 36626

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