• il responsabile dell’inquinamento è l’unico che ha l’obbligo di comunicarlo

     

     

     

     

    Il reato di mancata comunicazione di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito è configurabile esclusivamente nei confronti del soggetto responsabile dell’inquinamento.

     

    Secondo i Giudici:

    .. il destinatario dell’obbligo è il responsabile dell’evento potenzialmente inquinante e non anche colui che, pur essendo proprietario del terreno interessato dall’evento, non lo abbia cagionato (Sez. 3, n. 18503 del 16 marzo 2011, Burani, Rv. 250143), aggiungendo che il reato si configura, inoltre, anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell’inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l’operatore interessato dall’obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi (Sez. 3, n. 40856 del 21 ottobre 2010, Pigliacelli, Rv. 248708, cit.).
    La citata sentenza Burani, con argomenti pienamente condivisibili, ha posto in evidenza che l’individuazione del destinatario del precetto in colui il quale cagiona l’inquinamento si ricava dal dato letterale dell’articolo 257, comma 1, ove non vengono menzionati altri soggetti nonostante l’articolo 242 preveda che la procedura di comunicazione debba trovare applicazione anche all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, facendo anche rilevare come l’autonomia della posizione di colui il quale cagiona l’inquinamento rispetto a quella di colui il quale accerti la sussistenza di contaminazioni sul suolo è rimarcata dall’articolo 245, che ha per oggetto gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione.
    Si aggiunge, quindi, nella richiamata decisione, che sotto il profilo formale l’obbligo di comunicazione per gli “interessati non responsabili” risiede, in realtà, nell’articolo 245 e non già nell’articolo 242 richiamato unicamente dall’articolo 245 stesso per la disciplina degli aspetti procedimentali, con la conseguenza che, se il legislatore avesse voluto fare riferimento nell’articolo 257 anche a coloro che non hanno cagionato l’inquinamento, non solo avrebbe dovuto menzionare anche questi ultimi quali soggetti attivi del reato, ma necessariamente avrebbe dovuto fare riferimento all’articolo 245 (e non all’articolo 242) per individuare l’obbligo di comunicazione gravante su questi ultimi.

     

     

    qui la sentenza Cassazione penale 2686 2020

     

     

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