• infortuni con durata di almeno un giorno, comunicazione

    Con circolare 12 ottobre 2017, n. 42 l’Inail ha definito e messo a disposizione dei soggetti interessati le nuove modalità di trasmissione dei dati riguardanti gli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento). 

     
    La nota dell’Inail rende così pienamente applicabile il disposto dell’all’art. 18 comma 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che prevede appunto che dal 12 ottobre i datori di lavoro abbiano l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Inail, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, e a soli fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni con assenza di almeno un giorno. Si tratta, in particolare, degli infortuni che hanno una durata da 1 a 3 giorni e che sono, di conseguenza, esclusi dall’obbligo della denuncia di infortunio standard (DPR 1124/1965).
     
    Il servizio on line offerto dall’Inail, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione, riguarda le seguenti gestioni: 
    • gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa; 
    • gestione per conto dello Stato; 
    • settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan); 
    • gestione agricoltura; 
    • datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private. 
    Rende inoltre noto l’Istituto assicuratore che, nell’ipotesi in cui per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’Inail, alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’Inail, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento.
     
    Nella circolare in commento l’Inail ha inoltre elaborato le istruzioni per procedere alla profilazione e all’inserimento dei dati all’interno del servizio “Comunicazione di infortunio”, presente sul portale dell’Istituto. Vengono poi fornite istruzioni specifiche per gli intermediari, per i datori di lavoro agricoli, per i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private ed, infine, per i lavoratori.
     
    Di particolare interesse, infine, la sezione dedicata alle sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio e quella dedicata al campo di applicazione generale della normativa ed alle sue esclusioni.
    La circolare si può scaricare qui circolare n 42 del 12 ottobre 2017
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